IL TRIBUNALE Decidendo sull'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.P.R. 30 luglio 2002 n. 189, nel procedimento di convalida dell'arresto di Arslan Dejan, nato a Skopjie (Macedonia) il 1° febbraio 1979; sentito il p.m. che si e' associato all'eccezione; Rileva in fatto L'Arslan e' stato tratto in arresto per rispondere del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, perche', in violazione dell'ordine impartito in data 30 gennaio 2003 dal questore di Lecce ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, della medesima legge, di allontanarsi entro 5 giorni, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano senza giustificato motivo. Il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquiess legge cit.; in sede di convalida, il difensore ha sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli articoli 3 e 13 della Costituzione; Osserva in diritto Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto l'imputato e' stato arrestato perche' sorpreso nella flagranza del reato contestatogli, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386 c.p.p., cosi' come le prescrizioni normative poste dagli articoli 390 e 391 c.p.p. al fine di procedersi alla convalida, per cui non vi ha dubbio circa l'efficacia della misura. Ritiene altresi' questo giudice la non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sotto i profili della non rispondenza della norma de qua rispetto all'art. 13 della Carta costituzionale. Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della liberta' personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13, della Costituzione che ne prevede la comprimibilita', se non in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, e' disciplinato dagli articoli 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono dunque considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresi' rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5, c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2, c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121 comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Cio' premesso, e rilevato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure coercitive, risulta del tutto irragionevole la limitazione della liberta' personale. Vero e' che, in virtu' dell'art. 221 disp. att. c.p.p., puo' essere disposta, come in effetti lo e' stata nel caso di specie, la liberazione immediata dell'arrestato, ma cio' comporta il ricorso, per la convalida, o al giudice per le indagini preliminari, o al giudice del dibattimento, cui e' demandata poi la celebrazione del giudizio per direttissima; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalita' processuale apprezzabile. E' da sottolineare poi l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nulla-osta al provvedimento di espulsione, di tal che e' comunque assicurata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. La norma oggetto dell'eccezione della pubblica accusa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto a profili di irragionevolezza e di non conformita' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale.